Art. 2.

      1. Il divieto di cui all'articolo 1 non trova applicazione esclusivamente nei casi in cui il Ministero della difesa e altri enti pubblici o privati dimostrino la necessità di impermeabilizzazione totale del suolo e l'impossibilità, per esigenze tecniche connesse all'attività della struttura, di operare le misure di riduzione dell'impatto ambientale previste dalla presente legge.